cosa è:
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
a cosa serve:
l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati, in occasione di consultazioni elettorali, scrutatori presso un seggio elettorale .
requisiti di iscrizione:
occorre essere elettori del Comune di Andali e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:
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i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
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gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
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i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
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i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
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i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
quando presentare la domanda:
la domanda va presentata entro il 30 novembre (chi è già iscritto non deve ripresentare nulla).
il Sindaco nel mese di ottobre di ogni anno, con l'affissione di appositi manifesti, invita gli elettori che lo desiderano ad iscriversi entro il mese di novembre.
dove presentare la domanda:
la domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere
- presentata presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Andali, Via Roma 20 Tel 0961.935095/99
- inviata per fax al numero
- scansionata e inviata per mail all'indirizzo
quanto dura:
fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale;
la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.
quando viene effettuata la nomina:
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:
- a) alla nomina, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 143 uffici elettorali di sezione;
- b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari.
Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni referendarie.
Compensi:
Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (Presidente, scrutatore, segretario) sono determinati dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70 e variano a seconda delle schede e del tipo di elezione.
L' onorario secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 della Legge 21 marzo 1990, n.53 ha natura di rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Art. 119 - D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957. -Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 Marzo 1990 n. 53-
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In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
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I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1° sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].
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- Legge 30 Aprile 1981, n. 178.
“Art. 1. Le norme di cui all'art. 119 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali”.
“ Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall' imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito”.
“Art. 3 La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell' 8 e 9 Giugno 1980”.
[*] In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
riferimenti legislativi:
- l. 30 aprile 1999, n.120.
- l. 21 marzo 1990, n. 53.
- l. 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
- l. 8 marzo 1989, n 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
- T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".